Art. 2. Modifica all'articolo 4 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto le parole «dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti», sono sostituite dalle seguenti: «da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.».
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto le parole «dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti», sono sostituite dalle seguenti: «da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.».