Articolo 46 - Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università
Articolo 45Articolo 47
Versione
20 giugno 1982
Art. 46.
Norme generali
Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata, a giudizio dell'Universita'.
E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata
o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli
Entrata in vigore il 20 giugno 1982
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