Articolo 3 - Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università
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20 giugno 1982
Art. 3.
Integrita' e universalita' del bilancio
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'Universita' ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV.
Entrata in vigore il 20 giugno 1982
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