Articolo 89 - Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università
Articolo 88Articolo 90
Versione
20 giugno 1982
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Versione
29 luglio 1982
Art. 89.
Gestione del fondo per piccole spese


Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del dipartimento puo' disporre di un fondo ((di importo)) comunque non superiore a L. 2.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.
A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro ((per le piccole)) spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate.
Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma.
Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 20 mila, il direttore del dipartimento e' esentato, sotto la sua personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione.
La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potra' essere costituita da apposita dichiarazione del direttore.
Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire.
Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire mensili.
Entrata in vigore il 29 luglio 1982
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