Art. 14. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 APRILE 2006, N. 207))
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3 novembre 1990
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31 maggio 1995
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23 giugno 2006
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- 1. Corte Cost., sentenza 10/02/1997, n. 16Provvedimento: […] (12. Gli artt. 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.); comma 13 (13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'art. 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.); articolo 4; articolo 5;Leggi di più...
- giudizio sull'ammissibilita'·
- inammissibilita'.·
- amministrazione pubblica·
- sent. 16/97 c. 'referendum'·
- non rispondenza del quesito ai necessari criteri di omogeneita' e chiarezza