Art. 95.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . n. 28
guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 52
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . n. 28
guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 52