Art. 120.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1972, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1972, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).