Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Articolo 17Articolo 19
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6 aprile 2017
Art. 18. Specificazioni e rettificazioni 1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo' apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».
Entrata in vigore il 6 aprile 2017
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