Decreto 5 ottobre 1994, n. 585

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. 1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
        N O T E

        AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - L' art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall' art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 , cosi' recita:
        "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
        Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".
        - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
        Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
        - Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.
      • Articolo 2
        Art. 2. 1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995.
      • C.N.F. del Decreto 5 ottobre 1994, n. 585
        IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

        Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale
        Nella tornata del 12 giugno 1993;
        Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;
        Visto l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;
        Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;
        Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392 , che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
        Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238 , che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura penale .
        Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;
        Delibera:
        Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:
        1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
        2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
        3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.
        Il presidente: RICCIARDI
        Il segretario: PARRINO