Articolo 10 del Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
Articolo 9Articolo 11
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29 novembre 1988
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29 gennaio 1989
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30 maggio 1989
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30 novembre 1989
Art. 10. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. ((4)) 2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988 , e' prorogato al 30 giugno 1989.
3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988 , sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989.(3)
4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata. ((4)) 5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'4- bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti'.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall' articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e' prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , le disposizioni contenute nell' articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990".
Entrata in vigore il 30 novembre 1989
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