Articolo 6 del Decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23
Articolo 5Articolo 8
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22 febbraio 1985
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24 aprile 1985
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1 giugno 1985
Art. 6. 1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193 , e' differito al 31 maggio 1985. ((2)) 2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto articolo 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo articolo 2 e' differito al 31 dicembre 1985. ((2)) 3. Nel settimo comma del citato articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole "sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo".
---------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 maggio 1985, n. 215 ha disposto (con l'art.1) che " I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143 , sono differiti al 30 giugno 1985."
Entrata in vigore il 1 giugno 1985
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