Articolo 2 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187
Articolo 1Articolo 2 bis
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13 novembre 2010
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19 dicembre 2010
Art. 2. Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 1. All' articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro ((quarantacinque giorni)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((sono definiti i servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalita' per il loro espletamento)) , attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell' articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 . ((Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione)) . Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato.
3. All' articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 339, terzo comma, del codice penale .".
4. Dopo l' articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' inserito il seguente: "Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall' art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell' articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 , ((nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive)) , e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.".
Entrata in vigore il 19 dicembre 2010
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