a) all'articolo 3,
((1) al comma 1, le parole: "bonifico bancario o postale" sono
sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni")) ;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.";
((2-bis) al comma 3, le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti")) ;
((3) al comma 4, le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni")) ;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , il codice unico di progetto (CUP). ((In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)) ";
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.";
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.";
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni ((costituisce causa di risoluzione)) del contratto.".
b) all'articolo 6,
((01) al comma 1, le parole: "della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3, comma 9-bis";
02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "bonifico bancario o postale" sono inserite le seguenti: "o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni";
03) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5";
04) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito")) ;
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981 , l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione."
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.".