Articolo 3 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187
Articolo 2 bisArticolo 4
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13 novembre 2010
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19 dicembre 2010
Art. 3. Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono apportate le seguenti modificazioni:
((Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del)) a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche (( . . . )) ;";
((1-bis) al comma 2, alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura" 2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all' articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575 , per le finalita' ivi indicate;"; ((a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata")) ;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.". (( 3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 , nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012 )) (( 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica )) 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2010
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