Articolo 4 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Articolo 3
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19 marzo 2016
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 19 marzo 2016
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