Art. 2-ter.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38
(6) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38
(6) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".