Art. 22. (Riapertura del procedimento disciplinare) 1. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravita' .
2. La riapertura del procedimento e' disposta dal ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) , su relazione del ((direttore generale del personale e delle risorse)) , ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II.
3. Il ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) , qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.
2. La riapertura del procedimento e' disposta dal ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) , su relazione del ((direttore generale del personale e delle risorse)) , ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II.
3. Il ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) , qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.