Art. 24. (Procedimenti disciplinari pendenti) 1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita' . 2. Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per la comminatoria di una sanzione disciplinare di stato, si applicano le norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio o per la destituzione. 3. Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria. 4. Al personale nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonimento o della consegna, si applicano le norme e la procedura predette per la censura. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
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5 dicembre 1992
5 dicembre 1992
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Giurisprudenza • 87
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/10/2017, n. 5070Provvedimento: […] L'art. 24 D.lgs 449/1992 dispone espressamente infatti che per quanto non previsto dal decreto in materia di disciplina del Corpo della polizia penitenziaria “si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”. Le previsioni di cui all'art. 111 DPR 3/1957 integrano dunque le disposizioni speciali del procedimento disciplinare dell'amministrazione penitenziaria.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/05/2016, n. 5962Provvedimento: […] 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 3 e 10 e ss. del d.lgs. 449/82 – Violazione dell'art. 120 del D.P.R. 3/1957, applicabile alla Polizia penitenziaria in forza del disposto di cui all'art. 24 del d.lgs. 449/1992 – Estinzione del procedimento disciplinare per decorso di 90 giorni dall'ultimo atto senza il compimento di alcun atto ulteriore – Contraddittorietà dell'azione amministrativa. […] 2. Il ricorrente sostiene, tra altro, l'avvenuta estinzione del procedimento precedentemente all'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 120 del T.U. n. 3 del 1957, applicabile alla Polizia penitenziaria in virtù dell'espresso richiamo di cui all'art. 24 del citato d.lgs. 449/1992, ultimo comma.Leggi di più...
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- 3. TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 928Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. TAR Torino, sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 73Provvedimento: […] Peraltro, da quanto sopra, seppur nel ricorso non sia stata dedotta la specifica violazione, emerge che tutti gli atti posti in essere dall'Amministrazione non hanno mai superato il limite di 90 giorni l'uno dall'altro di cui all'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall'art. 24 del d.lgs. n. 449/1992) a mente del quale “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”.Leggi di più...
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- 5. TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 175Provvedimento: […] Sarebbe stato altresì violato il termine di cui all'art. 120, comma 1 del d.P.R. n. 3/1957, applicabile anche ai procedimenti disciplinari relativi alla Polizia Penitenziaria in forza del rinvio operato dall'art. 24 del d.lgs. n. 449/1992, a tenore del quale “il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”.Leggi di più...
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