Art. 2. (Censura) 1. La censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
a) le lievi trasgressioni;
b) la negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
e) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. 2. E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
a) le lievi trasgressioni;
b) la negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
e) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. 2. E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.