Provvedimento: […] Invero, allo stato, non avendo l'odierno appellante né dedotto né dimostrato di aver ottenuto, ex art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza penale, deve ritenersi che il provvedimento espulsivo di causa si basi tutt'ora su un giudicato penale valido ed efficace. E, solo all'esito dell'eventuale accoglimento dell'istanza ex art. 673 c.p.p., in ragione di tale sopravvenienza, ben potrà la parte interessata avanzare istanza, ai sensi dell'art. 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 449/1992, per chiedere all'Amministrazione già di appartenenza la riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione.
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