Articolo 21 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Articolo 20Articolo 22
Versione
5 dicembre 1992
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 21. (Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione) 1. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al ((Ministro della giustizia.)) .
2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente