Articolo 8 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Articolo 7Articolo 9
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4 luglio 2008
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6 maggio 2010
Art. 8. Interventi di mobilita' sostenibile 1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l' ((Unita' per l'efficienza energetica)) provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 6 maggio 2010
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