Articolo 12 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Articolo 11Articolo 13
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4 luglio 2008
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Versione
6 maggio 2010
Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico 1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all' ((Unita' per l'efficienza energetica)) di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
Entrata in vigore il 6 maggio 2010
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