Articolo 5 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 luglio 2008
>
Versione
6 maggio 2010
>
Versione
1 gennaio 2015
Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio 1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Unita' per l'efficienza energetica provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102)) .
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Unita' per l'efficienza energetica in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente