Articolo 2 del Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 febbraio 2011
Art. 2. Operazioni di consegna 1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.
3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.
4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.
Entrata in vigore il 18 febbraio 2011
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