Art. 33. Mensa 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
(( 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. )) ((5)) 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
(( 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. )) ((5)) 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.