Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 32Articolo 34
Versione
12 luglio 1987
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Versione
20 dicembre 1990
Art. 33. Mensa 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
(( 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. )) ((5)) 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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