Art. 96. Indennita' differenziata di responsabilita' primariale 1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari.
2. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con l'art. 114, comma 1 ) ha disposto che "Gli importi dell'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , punti a) e b), sono rispettivamente rideterminati in L. 364.500 ed in L. 513.000 a decorrere dal 1 dicembre 1990."
2. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con l'art. 114, comma 1 ) ha disposto che "Gli importi dell'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , punti a) e b), sono rispettivamente rideterminati in L. 364.500 ed in L. 513.000 a decorrere dal 1 dicembre 1990."