Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 70Articolo 72
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12 luglio 1987
Art. 71. Plus orario e sua determinazione 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64 .
3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
- indennita' integrativa speciale;
- indennita' annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilita'.
10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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