Articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 88Articolo 90
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12 luglio 1987
Art. 89. Compatibilita' del personale medico e veterinario 1. L'attivita' libero-professionale deve essere esercitata alla condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalita' dei servizi.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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