Art. 54. Indennita' di coordinamento 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".