Art. 112. Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.
(( 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , informandone preventivamente le relative delegazioni. )) ((5)) 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con gli artt. 7, comma 1 e 77 , comma 1 ) ha disposto la modifica del comma 6 del presente articolo.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.
(( 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , informandone preventivamente le relative delegazioni. )) ((5)) 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con gli artt. 7, comma 1 e 77 , comma 1 ) ha disposto la modifica del comma 6 del presente articolo.