Art. 57. Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri ((nelle fattispecie suindicate)) , sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 .
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri ((nelle fattispecie suindicate)) , sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 .