Articolo 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 120Articolo 122
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12 luglio 1987
Art. 121. Disposizione finale 1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unita' sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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