Art. 106. Plus-orario e sua determinazione 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
indennita' integrativa speciale;
indennita' primariale differenziata;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilita'.
9. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
indennita' integrativa speciale;
indennita' primariale differenziata;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilita'.
9. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.