Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 87Articolo 89
Versione
12 luglio 1987
Art. 88. Attivita' libero professionale dei veterinari 1. L'attivita' libero-professionale del personale veterinario e' esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita' venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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