Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
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Versione
12 luglio 1987
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Versione
4 giugno 1990
Art. 116. Particolari casi di inquadramento 1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ed anteriori al 1 gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adottera' i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 28) che "Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' prorogato al 31 dicembre 1990."
Entrata in vigore il 4 giugno 1990
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