Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 marzo 1986
Art. 12.
L' art. 2358 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). - La societa' non puo' accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa' o di quelli di societa' controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.".
Entrata in vigore il 5 marzo 1986
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