Articolo 11 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
Articolo 10Articolo 12
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28 settembre 2022
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)) (11))

------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Entrata in vigore il 28 settembre 2022
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