Articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410
Articolo 4Articolo 6
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8 ottobre 1987
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Versione
22 gennaio 1988
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Versione
22 febbraio 1988
Art. 5. Agenzie di informazione 1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge puo' essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresi' collegate ((mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti)) . Il rimborso puo' essere altresi' effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale.
2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).
Entrata in vigore il 22 febbraio 1988
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