Articolo 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
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15 maggio 2011
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2 febbraio 2013
Art. 14. Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida 1. All' articolo 128 del Codice della strada , dopo il comma 1-quater ((sono inseriti i seguenti)) :
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente.
((1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)) .».
2. All' articolo 129, comma 3, del Codice della strada , le parole da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul documento di guida» sono soppresse.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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