Art. 61. (Imballaggi preconfezionati criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima. 2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.
Nota all' art. 61:
- La direttiva 87/356/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.
- La direttiva 88/316/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
Nota all' art. 61:
- La direttiva 87/356/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.
- La direttiva 88/316/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.