Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) (4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993 .
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993 .