Articolo 23 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 gennaio 1991
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) (4))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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