Articolo 12 della Legge 25 gennaio 1994, n. 86
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 febbraio 1994
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Versione
30 novembre 1995
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Versione
1 luglio 1998
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) (4))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera l)) che i commi 2 e 5 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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