Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738
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Art. 7. Stato giuridico - Trattamento - Indennita' speciale

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.
L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennita' speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidita' accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.
Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell' art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 . La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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