Articolo 8 - Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
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12 gennaio 1985
Art. 8.
(Comitato Consultivo di U.S.L.)


In ciascuna U.S.L. e' costituito un Comitato composto da:
- il Presidente della U.S.L. o un suo delegato, che lo presiede;
- due membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di gestione della U.S.L.;
- tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
medici di medicina generale convenzionati.
I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti
nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici, escluso il quorum ai fini della validita' della elezione, dai medici di medicina generale convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il Comitato, secondo attestazione o della Regione o dell'U.S.L.
Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini dei Medici, avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali.
La Federazione regionale degli Ordini proclama gli eletti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica.
Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui
seguenti argomenti:
1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7;
2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'articolo 16;
3) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
La U.S.L. su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la
medicina generale e i servizi delle U.S.L., sente il parere del Comitato Consultivo di U.S.L.
I supplenti partecipano alle riunioni in caso di impedimento dei
titolari.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1985
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