Articolo 34 - Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
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12 gennaio 1985
Art. 34.
(Trattamento economico)


Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della
medicina generale si compone delle seguenti voci:
a) onorario professionale;
b) concorso nelle spese per la produzione del reddito;
c) indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale;
d) compenso di variazione degli indici del costo della vita;
e) contributo previdenziale e di malattia.


In particolare:


a) Onorario professionale.


Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale e'
corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, determinato come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico e l'eta' degli assistiti. Tale compenso e' corrisposto mensilmente in dodicesimi.




=====================================================================
| ETA' DELL'ASSISTITO
Anzianita' di laurea|------------------------------------------------
del medico |Fino a 12 anni|Da 12 a 60 anni|Da 60 anni in poi
=====================================================================
| | |
da 0 a 6 anni | 18.531 | 16.502 | 19.791
| | |
oltre 6 fino a | | |
13 anni | 20.282 | 18.112 | 21.682
| | |
oltre 13 fino a | | |
20 anni | 22.102 | 19.792 | 23.642
| | |
Oltre i 20 anni | 23.922 | 21.472 | 25.602
| | |






Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia, sia per quanto riguarda l'eta' degli assistiti che per quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio e il 31 dicembre.


b) Concorso nelle spese di produzione del reddito.


Ai medici iscritti negli elenchi di medicina generale e'
corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico con locale di attesa e servizi, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti.
Il concorso nelle spese e' corrisposto sino alla concorrenza delle seguenti misure annue:
- per i primi 500 assistibili a carico L. 8.500 ad assistibile;
- da 501 a 1.500 assistibili o alla diversa quota individuale: L.
6.500 ad assistibile.
Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 il concorso nelle spese per la
produzione del reddito e' integrato della somma annua di L. 750 per assistibile. Tale somma e' corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati.
Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto
dall'U.S.L. in misura intere. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entita' delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
A tale scopo egli e' tenuto a presentare all'U.S.L. la sola
fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro E del mod. 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12).
I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1,
esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilita'.
Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L., nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvedera' a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi.
Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo
superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra' essere imputata allo svolgimento di tale attivita' una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati.
In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per
prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra' dimostrarne alla U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente.
Il contributo non compete, o compete in misura proporzionalmente
ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L..
In tal caso, l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per
assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico.
Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata
innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al successivo punto c).


c) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.


Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale e'
corrisposta una indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale nella seguente misura annua:
- per i primi 500 assistibili a carico L. 8.500 ad assistibile;
- da 501 a 1.500 assistibili o alla diversa quota individuale: L.
6.500 ad assistibile.
Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'indennita' per rischio e
avviamento professionale e' integrata della somma di L. 750 per assistibile. Tale somma e' corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistiti per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati.


d) Compenso di variazione degli indici del costo della vita.


A decorrere dal 1 febbraio 1984 i compensi sono maggiorati di L.
170 ad assistibile nell'anno, per ogni punto di contingenza riconosciuto nel trimestre precedente, nel settore dell'industria, con un limite massimo individuale pari a quello attribuito per il settore industriale nel periodo considerato. Tali maggiorazioni sono apportate trimestralmente con effetto 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto, 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di contingenza riconosciuti nel trimestre precedente.
Per quanto concerne il mese di gennaio 1984 restano in vigore le
norme del precedente accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
Il compenso di variazione degli indici del costo della vita non
spetta a coloro che comunque a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento della retribuzione al costo della vita, salvo quanto previsto nei commi successivi.
Ai medici convenzionati che, in dipendenza del loro rapporto di
lavoro o di trattamento pensionistico superiore al minimo, fruiscono dell'indennita' integrativa speciale e di altro trattamento di adeguamento al costo della vita, e' riconosciuta, nei limiti e con le modalita' di cui al 1° e 2° comma, una quota aggiuntiva che, sommata al trattamento di adeguamento principale, non superi l'incremento annuale previsto allo stesso titolo per i lavoratori dell'industria.
Le quote di cui al 1° comma spettano ai pensionati che in quanto
tali, non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale.


e) Contributo previdenziale e di malattia.


Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui ai 2° comma del punto 6 dell' art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349 , pari al 20% dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti a) e d) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico.
I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e'
posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,4% dei compensi relativi ai punti a) e d) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, secondo le modalita' stabilite negli incontri periodici di cui all'art. 10.


f) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni extra.


Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite
occasionali di cui all'art. 26 e il compenso per le prestazioni extra di cui all'allegato A).


Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.


Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi.


Tempi di pagamento.


Tutte le competenze devono essere versate al medico mensilmente
entro la seconda meta' del mese successivo a quello di competenza.
Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici
di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL..
In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di
agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 2 giorni.
La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota
relativa al periodo di astensione dall'attivita' assistenziale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1985
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