(Compiti del medico di medicina generale)
Le prestazioni del medico di medicina generale comprendono le
visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, le prestazioni di natura extra di cui all'elenco allegato (allegato A), le visite occasionali, nonche':
- la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale
ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, nello stesso tempo, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate da concordare ai sensi dell'art. 10;
- le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; la parte pubblica assume impegno di riesaminare la materia delle certificazioni stesse, in modo da contenerne la prescrizione nei limiti e secondo le procedure piu' aderenti alla loro effettiva necessita', anche ai Fini di sburocratizzare l'atto medico;
- la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita'
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro sanita' del 28 febbraio 1983.
Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica
anche su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita dell'ammalato.
L'attivita' medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato.
Il medico di medicina generale, inoltre, nel quadro della
programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi del territorio, puo' eseguire, nei riguardi dei propri assistiti, le seguenti prestazioni, sulla base della propria competenza, ed a richiesta delle UU.SS.LL.:
- vaccinazioni e chiemioprofilassi tecnicamente e legalmente
espletabili;
- visite periodiche per lavoratori a rischio;
- compilazione della parte anamnestica ed aggiornamento dei
libretti di rischio;
- certificazioni ai fini dell'idoneita' al lavoro;
- quant'altro sia previsto per gli interventi del medico di base da parte dei piani sanitari nazionali e regionali.
Tali prestazioni, il cui onere e' a carico del Servizio sanitario nazionale, saranno effettuate secondo modalita' organizzative e normative concordate a livello regionale dal Comitato di cui all'art.
9.
L'entita' dei compensi relativi ai compiti di cui al precedente
comma verra' definita nel corso degli incontri periodici di cui all'art. 10 del presente accordo.