Art. 8. Autonomia contabile e di bilancio 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita' pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita' della Presidenza. ((Con detti decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime)) .
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita' dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita' dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.