Articolo 35 - Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
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Versione
17 aprile 1983
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Versione
7 gennaio 2004
Art. 35.


In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.
L'insegnamento di cui al comma precedente e' impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria liberta' di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345))
Entrata in vigore il 7 gennaio 2004