Articolo 12 - Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Articolo 11Articolo 12 bis
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23 giugno 2017
Art. 12.


1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita' ladine e ne determina la consistenza organica.
2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua e' richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.
3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle localita'stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle localita' predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e'impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.
6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione.
7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potesta' legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una piu' efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.
9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresi', disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , la provincia puo'indire una conferenza di servizisecondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.
10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345 .
12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345 . PERIODO ABROGATO DAL D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345 .
13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1,le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli,ed il corrispondente personale in servizio presso uffici,istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1,conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
19. A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 1.
((19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, e' equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.))
Entrata in vigore il 23 giugno 2017