Art. 4.
((1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.))
((1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.))