Articolo 4 - Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 aprile 1983
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Versione
7 settembre 1996
Art. 4.


((1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.))
Entrata in vigore il 7 settembre 1996